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Registrazione telematica contratti di locazione
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli
relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono
essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, purché di durata superiore
ai 30 giorni complessivi nell'anno.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali
dell'Agenzia delle Entrate (anche in modalità telematica), dopo aver provveduto
al versamento dell' imposta di registro.
I contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi
nell'anno non sono soggetti a registrazione. Questi contratti, se non conclusi
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possono essere registrati
soltanto "in caso d'uso".
Gli atti si registrano "in caso d'uso" solo quando vengono depositati presso le
cancellerie giudiziarie per l'applicazione di attività amministrative o presso
le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi
di controllo. In particolare devono essere registrati in caso d'uso (se
stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad IVA,
purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta
imposta.
Nel caso di contratti di locazione redatti in forma pubblica o per scrittura
autenticata l’obbligo della registrazione compete ai Notai od altri pubblici
ufficiali.
Recenti novità:
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Dal 1° luglio 2010 diventa obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli
immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione, affitto e
comodato di beni immobili situati nel territorio dello Stato.
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L'obbligo della comunicazione dei dati catastali scatta pure nei casi di
cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di
affitto di beni immobili, già registrati al 1° luglio 2010. In tal caso è stato
predisposto il nuovo modello "CDC" (comunicazione dati catastali), unitamente
alle relative istruzioni.
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Tali adempimenti sono previsti dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, (pubblicato nel Suppl.Ord. alla G.U. n. 114 del 31 maggio
2010), e sono diventati "operativi" con l'approvazione della nuova modulistica
da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 25 giugno 2010, prot.
2010/83561.
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La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante
ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Quale servizio offriamo:
Per i contratti di locazione posti in essere con
scrittura privata, Aura Office può effettuare la registrazione in modalità
telematica, obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa
per tutti gli altri contribuenti. La modalità telematica rappresenta il sistema
più comodo e vantaggioso per registrare il contratto: oltre a far risparmiare
tempo, vengono calcolate automaticamente le imposte dovute (di registro, bollo)
ed eventuali interessi e sanzioni. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in
quanto i dati viaggiano criptati grazie all’utilizzo di un apposito software e
sono leggibili solo dall'Agenzia delle Entrate.
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