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Deposito Bilanci

I seguenti soggetti sono tenuti a depositare ogni anno, entro trenta giorni dal verbale di approvazione, una copia del bilancio di esercizio all'Ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la propria sede legale:

 

  • Società a responsabilità limitata (Srl);

  • Società per azioni (Spa);

  • Società in accomandita per azioni (Sapa);

  • Società in nome collettivo (Snc) e Società in accomandita semplice (Sas) interamente possedute da società di capitali obbligate a redigere il bilancio consolidato;

  • Società cooperative e loro consorzi;

  • Consorzi Fidi;

  • Consorzi con attività esterna;

  • Società consortili;

  • Società estere aventi sede secondaria in Italia;

  • Mutue assicuratrici;

  • Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato;

  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).

Le pratiche vanno presentate esclusivamente su supporto informatico o per via telematica, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).

Le cooperative già iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative, nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente” di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C., devono presentare il Modulo C17 allegato al bilancio per dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 C.C.).

 

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