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Deposito Bilanci
I seguenti soggetti sono tenuti a depositare ogni anno, entro trenta giorni dal
verbale di approvazione, una copia del bilancio di esercizio all'Ufficio
del Registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la propria sede legale:
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Società a responsabilità limitata (Srl);
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Società per azioni (Spa);
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Società in accomandita per azioni (Sapa);
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Società in nome collettivo (Snc) e Società in accomandita semplice (Sas)
interamente possedute da società di capitali obbligate a redigere il bilancio
consolidato;
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Società cooperative e loro consorzi;
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Consorzi Fidi;
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Consorzi con attività esterna;
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Società consortili;
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Società estere aventi sede secondaria in Italia;
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Mutue assicuratrici;
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Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di
diritto privato;
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Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).
Le pratiche vanno presentate esclusivamente su supporto informatico o per via
telematica, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).
Le cooperative già iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative, nella sezione
“Cooperative a mutualità prevalente” di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514
C.C., devono presentare il Modulo C17 allegato al bilancio per dimostrare la
permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 C.C.).
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