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Cancellazione ipoteche
Il Codice Civile prevede numerose cause capaci di produrre la cosiddetta
"estinzione" dell'ipoteca, con conseguente perdita della sua efficacia.
Sono
contenute nell'articolo 2878 e riguardano i casi in cui:
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il debito a cui
l'ipoteca è collegata viene estinto; il creditore dichiara di rinunciare al
credito garantito dall'ipoteca;
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il creditore dichiara di rinunciare
all'ipoteca;
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viene raggiunto l'eventuale termine a cui l'ipoteca è stata
limitata;
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si verifica l'eventuale condizione risolutiva che prevedeva
l'annullamento dell'ipoteca;
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decorrono venti anni dall'iscrizione dell'ipoteca
senza che ne sia stato richiesto il rinnovo;
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il bene ipotecato perisce;
-
il
tribunale pronuncia un provvedimento di esproprio e ordina la cancellazione
delle ipoteche.
Per non confondersi le idee bisogna però ricordare che
"estinzione" e "cancellazione" dell'ipoteca non sono la stessa cosa.
L'estinzione dell'ipoteca la rende inutilizzabile, cioè ne annulla la
consistenza e la possibilità per chiunque di adoperarla. Nella forma essa però
continuerà a figurare, anche se con una presenza puramente apparente.
Per
esempio l'ipoteca si estingue con l'integrale rimborso del debito, ma chi
eseguisse una visura ipotecaria avrebbe l'impressione che essa sussista ancora.
Così un eventuale acquirente dell'immobile pretenderà il più delle volte che
esso venga liberato anche dalle annotazioni, pur se prive di contenuto.
La
procedura che consegue la cancellazione delle formalità è definita
"cancellazione di ipoteca" e avviene diversamente in funzione del tipo di
ipoteca.
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