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Bilanci xbrl

ll formato xbrl (“eXtensible Business Reporting Language”) è un nuovo formato con cui presentare i bilanci telematicamente; è un nuovo linguaggio informatico, non un nuovo sistema di principi contabili con cui procedere alla redazione del bilancio.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2009 del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico sulla disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro Imprese , è stato sancito l’obbligo del formato XBRL per i bilanci che hanno chiuso l’esercizio dopo il 16 febbraio 2009 ai sensi del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008.

 

Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare.

 

Soggetti obbligati alla presentazione dei bilanci in formato xbrl

 

Sono obbligati i soggetti che a loro volta sono obbligati alla presentazione del bilancio presso il registro delle imprese

 

In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall’elenco seguente:

- Bilanci ordinari (codice atto – 711)

- Bilanci abbreviati (codice atto – 712)

- Bilanci consolidati d'esercizio (codice atto - 713)

- Bilanci patrimoniali di consorzi (codice atto - 720)

 

In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell’art. 2487 C.C. nonché le situazioni economico patrimoniali allegate ai progetti di fusione e di scissione). non è richiesta la presentazione in formato XBRL. Le società esonerate dall’obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL (ma tenute al deposito del bilancio in formato PDF/A) sono le seguenti:

 

- Società quotate in mercati regolamentati

- Le società anche non quotate che redigono i bilanci avvalendosi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

- Società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art.1 d.lgs. 7/09/05 n.209

 

- Istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.87

- Società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983 n.77

- Società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo

- Società previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1

- Società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), della legge 19 febbraio 1992 n.142

- Società controllate incluse nel consolidato delle società di cui ai punti precedenti

- Sedi secondarie di società estere

- Società che depositano un consolidato redatto all’estero avvalendosi dell’art. 27 del d.lgs. 127/91, solo in relazione al suddetto bilancio

 

PDF/A: Cos’è

 

PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.

 

Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Il PDF/A-1, l’unico ad oggi approvato, è suddiviso a sua volta in due livelli:

 

- PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard

- PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard (incluso nel PDF/A-1a)

 

Quali servizi offre Aura Office Services:

 

• Predisposizione dei files PDF/A e XBRL a partire dai documenti consegnati dal cliente ed invio telematico del bilancio (ed eventuale elenco soci).

 

• Predisposizione dei files PDF/A a partire dai documenti consegnati dal cliente ed invio del bilancio (ed eventuale elenco soci) utilizzando il file XBRL già predisposto dal cliente

 

• Invio telematico del bilancio (ed eventuale elenco soci) utilizzando i files XBRL e PDF/A già predisposti dal cliente, completi con le diciture previste dalla camera di commercio.

 

ELENCO SOCI

 

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n.2 occorre distinguere tra le società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.

 

- SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETÀ CONSORTILI PER AZIONI

 

La società per azioni è soggetta all’obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il deposito per l’iscrizione dell’elenco soci di cui al comma 2 dell’articolo 2435 C.C.

 

Come norma generale, in concomitanza con il deposito del bilancio d’esercizio, le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni, sono tenute al deposito dell’elenco dei soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell’ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.

 

L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

 

- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 12-octies, del D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l’articolo 2478bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l’obbligo di deposito dell’elenco soci, sino a tale data previsto per le società a responsabilità limitata, con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

 

Pertanto a partire dal 30 marzo 2009 le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata non devono più depositare l'elenco soci.

 

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